Le caratteristiche salienti dell’HACCP sono: la definizione e la valutazione di tutti i pericoli a cui gli alimenti sono esposti, come ad esempio contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche, l’individuazione dei passaggi del processo in cui la probabilità che tali eventi si verifichino (il rischio) può essere minimizzata (i cosiddetti punti critici di controllo), e la predisposizione di un sistema di monitoraggio per i punti critici di controllo stessi.
Il sistema HACCP è stato introdotto nella legislazione di numerosi Paesi del mondo, ed è stato ripreso nella legislazione dell’Unione Europea con la Direttiva 93/43/CEE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 155/97.
La Direttiva 93/43 è stata abrogata dal Regolamento (CE) 852/2004, che ha confermato (art. 5) l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP.
Il D.Lgs 155/97 definiva anche la figura del del “responsabile dell’industria alimentare: il titolare dell’industria alimentare ovvero il responsabile specificamente delegato”: in pratica, tale figura si traduce o nel “rappresentante legale” della società, oppure in un suo “delegato”, il quale deve avere ampi poteri di autonomia decisionale conferitegli da parte del titolare, oltre, naturalmente essere dotato di adeguate capacità professionali.
Gli operatori devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento stesso (art. 3 del Reg. (CE) 852/2004).
Riprendendo la normativa europea, il D.Lgs 193/2007 definisce la figura dell’operatore del settore alimentare ai fini dell’accertamento delle responsabilità in materia di violazione delle normative che regolano la produzione, lavorazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, compresa la produzione primaria, nonché per la mancata applicazione dell’autocontrollo basato sul sistema HACCP, e stabilisce le sanzioni in materia di violazione di dette normative, che a seguito dell’entrata in vigore del pacchetto igiene, ancora sopravvivevano per gli aspetti sanzionatori (Decreto legislativo 155/97, art. 8).
L’obbligo dell’autocontrollo prescinde sia dalla natura, pubblica o privata, dell’azienda (la sicurezza igienica della mensa di un ospedale deve essere la stessa di quella fornita da un ristorante o da una gelateria o da un circolo privato), sia dalle finalità di lucro dell’azienda stessa.
Una importante novità introdotta dal Regolamento 852/2004 rispetto alla normativa precedente è l’invito agli Stati dell’Unione europea a promuovere l’applicazione dell’autocontrollo basato sul sistema HACCP anche alla produzione primaria (i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria sono riportate nell’Allegato I del Regolamento 852/2004), in considerazione del fatto che è questo il comparto produttivo nel quale si sono verificate negli ultimi tempi gravi emergenze sanitarie (ad esempio, mucca pazza, diossina, aflatossine, ecc.).
Oltre al Regolamento 852/2004, sono stati emessi anche altri provvedimenti, i Regolamenti 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e le successive modifiche, che fanno parte del cosiddetto “pacchetto igiene”.
Il Regolamento (CE) 853/2004 disciplina la produzione degli alimenti di origine animale, stabilendo anche norme specifiche rispetto a prodotti quali carni, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte crudo, uova.
Questo Regolamento stabilisce inoltre che le aziende devono essere riconosciute dall’Autorità sanitaria, e registrate secondo le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 852/2004.
I Regolamenti 854/2004 ed 882/2004 sono dedicati all’organizzazione dei controlli sui prodotti alimentari. In particolare, il Regolamento 854/2004 si occupa degli stessi prodotti disciplinati dal Regolamento 853/2004, mentre il Regolamento 882/2004 si applica ai controlli su tutti i prodotti alimentari, compresi quelli vegetali, nonché sui mangimi.
Il Regolamento 882/2004 ha abrogato la Direttiva 89/397/CEE, recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 123/93.
I controlli riguardano anche la conformità alla normativa comunitaria dei prodotti alimentari importati da Paesi terzi, che in Italia viene verificata da organi ispettivi del Ministero della Salute al loro ingresso nel territorio nazionale e quindi nell’Unione europea. L’obbligo di conformità alle normative comunitarie si estende anche agli stabilimenti che producono alimenti.
Ai fini della verifica della conformità dei prodotti importati ai requisiti richiesti dall’Unione europea, le normative prevedono la compilazione di elenchi sia di Paesi terzi (o parti di essi) sia di stabilimenti situati in Paesi terzi che possono esportare verso il territorio comunitario.
L’applicazione di queste nuove normative è graduale, e prevede alcune eccezioni.
Il Regolamento (CE) 2074/2005 ha introdotto deroghe alla normativa in materia di igiene per quanto riguarda la produzione di alimenti che presentano caratteristiche tradizionali.
Il Regolamento (CE) 2076/2005 ha stabilito un periodo transitorio di quattro anni, fino al 31 dicembre 2009, per la completa attuazione dei Regolamenti 853/2004 ed 854/2004, ad eccezione degli imballaggi e delle informazioni relative alla catena alimentare. Il Regolamento 2076/2005 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) 1162/2009, che stabilisce un’ulteriore proroga di quattro anni, fino al 31 dicembre 2013, per la completa attuazione dei Regolamenti 853/2004, 854/2004 e 882/2004.
Allo scopo di facilitare l’applicazione dei Regolamenti del “pacchetto igiene” sono state elaborate dalla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le relative Linee guida.
Il sistema HACCP si è ormai affermato come un fondamentale strumento di garanzia della sicurezza degli alimenti, perché consente alle aziende un monitoraggio costante della propria produzione, ed alle Autorità Sanitarie di focalizzare la propria attività di controllo solo su quei punti in cui è massimo il rischio di contaminazione degli alimenti.
Il D.Lgs 155/97 è stato abrogato dal D.Lgs 193/2007, che ha annullato anche diverse normative relative ai prodotti alimentari di origine animale (carni, prodotti della pesca, molluschi bivalvi, latte e derivati, uova e ovoprodotti), nonchè l’art. 2 della Legge 283/62, che stabiliva l’obbligo dell’Autorizzazione sanitaria per le aziende alimentari, sostituito dall’obbligo di registrazione presso l’Autorita competente (art. 6 del Reg. (CE) 852/2004).
Di seguito riportiamo in maniera sintetica i servizi che Italiana Chimica srl svolge:
- predisposizione del documento di autocontrollo alimentare: consiste nella predisposizione del documento dell’ autocontrollo alimentare a carico del Datore di lavoro o del responsabile dell’industria alimentare, documento che devono predisporre ristoranti, bar, pub, pizzerie, trattorie, tavole calde, mense, ecc.
- predisposizione di apposite procedure finalizzate al controllo dell’industria alimentare
- informazioni ai lavoratori: predisposizione di moduli di informazione dei lavoratori nelle attività dove necessario procedere all’autocontrollo alimentare
- formazione ai lavoratori ed al Datore di lavoro: i nostri agenti sono in grado di tenere corsi di aggiornamento